00 27/01/2007 15:55
"MATER SEMPER CERTA EST, PATER NUMQUAM"


"Il capo dello Stato ha rinviato alle Camere la legge sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pm.
Pecorella è il "padre" della legge, approvata definitivamente il 12 gennaio, che il presidente della Repubblica non ha firmato".
(Corriere della Sera, 21 gennaio 2006)
www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/01_Gennaio/20/ciam...



"Via libera di Palazzo Madama alla cosiddetta "legge Pecorella" che il Quirinale aveva rinviato alle Camere lo scorso 20 gennaio.
Al momento del voto l'opposizione ha protestato mostrando dei disegni colorati con Silvio Berlusconi nei panni di Napoleone, sorridente mentre guarda una pecora che ha il volto del presidente della commissione Giustizia della Camera, Gaetano Pecorella".
(La Repubblica, 14 febbraio 2006)
www.repubblica.it/2006/a/sezioni/politica/rifogiust/appellosisenato/appellosisen...



"È bene, anzitutto, che si sappia che la legge, che porta immeritatamente il mio nome, posto che è stata il frutto di un laborioso dibattito parlamentare, non riguarda, anzi non riguardava soltanto il pubblico ministero".
(on. avv. Gaetano Pecorella, Capogruppo Forza Italia Commissione Giustizia Camera, Il Giornale, 27 gennaio 2007)*
www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=152339



"L'indulto non e' una "mia" iniziativa, ci ho "concorso" con altri, ammetterei
la colpa se ce l'avessi, ma non ce l'ho"
(on. Clemente Mastella, Udeur, ministro della Giustizia, intervistato da Liana
Milella, La Repubblica, 3 novembre 2006)
www.difesa.it/files/rassegnastampa/061103/CHDZW.pdf



"La responsabilità è di tutti, di tutto il Parlamento. L'indulto l'abbiamo
votato tutti, quindi non vengano a dire che è colpa mia. Ma la conoscete o no
la Costituzione? Il provvedimento non era del governo, ma del parlamento. E
tutto il parlamento l'ha votato".
(Clemente Mastella, Udeur, ministro della Giustizia, la Repubblica, 12
dicembre 2006)
www.repubblica.it/2006/12/sezioni/cronaca/casa-bruciata-como/mastella-commento/mastella-comme...




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*IL GIORNALE
27 gennaio 2007
Così la Consulta nega la Costituzione
GAETANO PECORELLA (Capogruppo Forza Italia
Commissione Giustizia Camera)

È bene, anzitutto, che si sappia che la legge, che porta immeritatamente il mio nome, posto che è stata il frutto di un laborioso dibattito parlamentare, non riguarda, anzi non riguardava soltanto il pubblico ministero: prevedeva, infatti, che le sentenze di assoluzione non potessero essere appellate tanto dall'accusa che dalla difesa, anche in situazioni in cui l’accusato avrebbe potuto sperare in soluzioni a lui più favorevoli: per esempio, quando fosse stata dichiarata la prescrizione e ci fossero gli elementi per tentare l'assoluzione piena. L’obiettivo, infatti, era proprio quello di porre uno sbarramento quando un giudice avesse già valutato gli elementi di prova, nella pienezza del contraddittorio, cosicché risultava superfluo un secondo giudizio, per di più del tutto cartaceo. Tornerò su quest’ultimo aspetto, che è fondamentale per comprendere le ragioni per cui la Corte, più che attuare la Costituzione, con la Costituzione è andata in rotta di collisione: mi preme, per ora, far notare che si è voluto eliminare un grado di giudizio perché questo non appariva assolutamente necessario essendoci stato chi già aveva potuto valutare tutti gli elementi sia favorevoli che contrari all’imputato. Come altre volte ha detto la stessa Corte Costituzionale, se un grado di giudizio non è necessario, deve prevalere il principio della ragionevole durata del processo.
Ma l’aspetto di maggior rilievo, e la vera ragione per cui la Corte ha sbagliato, riguarda la natura stessa del processo accusatorio che è diventato, nel 1999, parte integrante del tessuto costituzionale. L’articolo 111 ha stabilito il principio che la prova si forma nel contraddittorio delle parti, davanti ad un giudice terzo e imparziale. Il che comporta che nel processo penale devono essere rispettati due principi: il primo è che le parti, e cioè pubblico ministero e difensore, debbono partecipare alla formazione della prova, e questa è la grande differenza rispetto al processo inquisitorio in cui le parti discutono sulla prova, formata in assenza del difensore, e non della prova; il secondo è che il contraddittorio deve avvenire davanti ad un giudice, e cioè, logicamente, davanti a quel giudice che poi dovrà emettere la sentenza. Il grado di appello esclude tutto questo, perché, come è noto, la prova si è formata precedentemente, in primo grado, ed il giudice si limita a leggere le carte senza vedere in faccia i testimoni, senza poterne valutare la effettiva attendibilità. Spesso dal modo di rispondere, da come si atteggia la persona, persino dal suo sguardo, si può comprendere se mente o se dice la verità. Il paradosso è che chi è stato assolto in primo grado, nel pieno rispetto del contraddittorio, se sarà condannato in appello, andrà in carcere in esecuzione di questa seconda sentenza. La Cassazione, infatti, valuta solo le questioni di diritto, e cioè non entra nel merito della prova, anzi esclude di poterla nuovamente valutare.
Qualcuno, poi, dovrebbe rispondere alla domanda: se un giudice ritiene una persona innocente, ed un altro, con gli stessi elementi, anzi con meno elementi, lo ritiene colpevole, come si può dire che la sua responsabilità è stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio? Eppure questa formula è la sintesi del processo accusatorio: sta a significare che la persona è presunta innocente sinché il pubblico ministero non riesce a dimostrarne la colpevolezza con prove così evidenti da escludere l’errore giudiziario.
Si dirà che la Costituzione chiede il rispetto della parità delle parti: ma è stata la stessa Corte a riconoscere più volte che la parità è nella formazione della prova, non rispetto ai diritti e ai doveri di pubblico ministero e avvocato. Forse che il difensore può intercettare, può fare perquisizioni, può disporre della polizia giudiziaria? Semplicisticamente si potrebbe allora sostenere che, tolta l’appellabilità delle sentenze di assoluzione, dovrebbe escludersi anche l’appello in caso di condanna. Ma, in uno Stato democratico, la certezza è richiesta per la responsabilità di un cittadino, non per la sua innocenza: tanto è vero che è un antico principio che nel dubbio l’imputato deve essere assolto. Si comprende, quindi, perché un secondo giudizio per il condannato risponda a una esigenza di giustizia. È per questo che il patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale dell’Onu il 16 dicembre 1966, e ratificato dall’Italia, impone che al condannato, e solo al condannato, sia riconosciuto dagli Stati il diritto a che «l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge». Come si comprende dalle parole usate, se è l’accertamento a dover essere riesaminato, il controllo di un giudice superiore deve riguardare, non solo le questioni di diritto, ma soprattutto il merito. Chi sia stato assolto in primo grado, e condannato in appello, di questo diritto viene privato. È per questo che la decisione della Corte Costituzionale non soltanto va contro il giusto processo, e cioè all’articolo 111 della Costituzione, ma rappresenta anche uno schiaffo a un Patto internazionale che tutte le società civili si sono impegnate a rispettare. Anche la nostra.



INES TABUSSO